FAQ
Informazioni generali
Dove posso reperire informazioni dettagliate e il bando ufficiale per la candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea?
Tutta la documentazione ufficiale, incluso il bando completo, le informazioni necessarie per presentare la candidatura e le indicazioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione è disponibile a questo link.
È possibile ottenere una proroga della scadenza per la presentazione delle candidature?
No, non sono previste proroghe. Come stabilito dall’art. 4 del bando e ribadito nell’allegato 1 allo stesso, le candidature per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 devono essere presentate “entro e non oltre il 15 giugno 2025”. La domanda completa di dossier deve essere sottoscritta dal Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente e inviata al DIAC. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione.
Soggetti ammissibili
Una Città metropolitana può presentare la propria candidatura come ente proponente?
No. Secondo l’articolo 1, comma 2 del bando, possono candidarsi esclusivamente “i Comuni italiani, in forma singola o aggregata, anche all’uopo costituita”. Non è quindi ammissibile la candidatura diretta di una Città metropolitana come ente. È possibile invece che il Comune capoluogo presenti domanda, eventualmente in forma aggregata con altri Comuni appartenenti alla Città metropolitana.
Se un Comune partecipa alla selezione ma non viene scelto, potrà ripresentare la candidatura nelle edizioni successive?
Sì, ma con un progetto diverso. L’art. 4, comma 1 del bando stabilisce che “I soggetti risultati vincitori della procedura di selezione ai quali è stato attribuito il titolo di ‘Capitale italiana dell’arte contemporanea’ non potranno candidarsi alle successive edizioni della medesima. Tutti gli altri partecipanti alla procedura di selezione che non siano risultati vincitori non potranno ricandidarsi con la medesima proposta progettuale alle successive edizioni”. Ciò significa che un Comune non selezionato può ripresentarsi in futuro, ma dovrà elaborare una nuova proposta progettuale sostanzialmente diversa dalla precedente.
Presentazione della candidatura
Come deve essere predisposta la domanda di partecipazione a livello formale?
La domanda deve essere redatta su carta intestata ufficiale del Comune proponente (non su carta con logo del Ministero della Cultura) e sottoscritta digitalmente dal Sindaco in qualità di rappresentante legale. In caso di aggregazione di Comuni, si utilizzerà la carta intestata del Comune capofila, che fungerà da unico referente nei confronti dell’Amministrazione. Per la redazione della domanda è necessario seguire il modello fac-simile riportato al punto 6 dell’Allegato 1 del bando.
Qual è la modalità corretta per l’invio della documentazione di candidatura?
Tutta la documentazione (domanda, dossier di candidatura, sintesi del progetto, immagine esemplificativa e logo) deve essere inviata attraverso un’unica PEC all’indirizzo capitaleartecontemporanea@pec.cultura.gov.it. Nell’oggetto della PEC è indispensabile indicare “Candidatura per Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”; la mancata indicazione di questo oggetto comporta l’esclusione dalla procedura di selezione, come specificato nell’Allegato 1, punto 2 del Bando.
Dossier di candidatura e documentazione richiesta
È necessario includere nel Dossier le lettere di adesione e di impegno dei soggetti coinvolti nel progetto?
Sebbene il Bando non preveda esplicitamente l’obbligo di presentare documenti di adesione formale, è fortemente consigliato includere nel Dossier tutta la documentazione utile alla Commissione per valutare adeguatamente la solidità e la fattibilità della candidatura. A titolo esemplificativo, tale documentazione può comprendere: gli accordi stipulati tra i Comuni in caso di candidatura in forma aggregata; la documentazione relativa alle reti costituite tra enti pubblici o tra enti pubblici e privati non profit, le lettere di impegno relative ad eventuali cofinanziamenti, eccetera.
Quale livello di dettaglio progettuale è richiesto nella candidatura? È necessario un progetto esecutivo completo?
Non è espressamente richiesto un progetto esecutivo completo in fase di candidatura. L’art. 4, comma 2 del Bando indica gli elementi essenziali che devono essere presenti nel Dossier. È fondamentale fornire informazioni sufficientemente dettagliate per permettere alla Commissione di comprendere chiaramente: la visione complessiva e gli obiettivi del progetto; le attività e gli interventi specifici previsti ed il loro cronoprogramma; la sostenibilità economico-finanziaria e socio-culturale dell’iniziativa; l’impatto territoriale atteso; le modalità di coinvolgimento delle comunità locali, il modello di governance e l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati.
La solidità e la chiarezza del progetto rappresentano elementi determinanti per la valutazione positiva della candidatura.
Il dossier deve includere un budget dettagliato voce per voce?
Secondo l’articolo 4, comma 2 del bando, la candidatura deve contenere “una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria, evidenziando i piani di cofinanziamento”. Sebbene in questa fase non sia obbligatorio presentare un quadro economico analitico con ogni singola voce di spesa, è consigliabile includere un piano finanziario di massima che illustri le principali categorie di spesa e le relative coperture finanziarie. Un quadro economico dettagliato sarà richiesto ufficialmente solo dopo l’eventuale assegnazione del titolo, prima dell’avvio della fase esecutiva del progetto.
Reti e partnership
È possibile valorizzare reti e collaborazioni già esistenti o è necessario crearne di nuove specificamente per il progetto?
Il bando incoraggia entrambe le possibilità. L’art. 2, comma 2, lettere c) e f), e l’art. 4, comma 2, lettera f) evidenziano, infatti, l’importanza della “costruzione di reti tra enti pubblici (musei, centri d’arte, istituzioni) ed enti privati senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, spazi indipendenti, spazi non-profit) votati alla ricerca e alla sperimentazione sull’arte contemporanea”.
Un progetto può pertanto, sia valorizzare e potenziare reti di collaborazione già esistenti, dimostrandone il rafforzamento, sia creare nuove reti specifiche per gli obiettivi del progetto, sia combinare entrambi gli approcci.
Ciò che risulta determinante è la capacità di queste reti di contribuire significativamente agli obiettivi del programma.
Come formalizzare adeguatamente le reti di collaborazione territoriali ai fini della candidatura?
Per una valutazione positiva da parte della giuria, è necessaria la formalizzazione delle reti di collaborazione attraverso, ad esempio, protocolli d’intesa, accordi di partenariato, lettere di impegno vincolanti, convenzioni specifiche.
Questa documentazione deve essere allegata al Dossier di candidatura e deve indicare gli obiettivi condivisi della rete, i ruoli e le responsabilità di ciascun partecipante, le risorse (umane, finanziarie, logistiche) che ciascun partner metterà a disposizione, la governance della rete, l’orizzonte temporale della collaborazione.
Quali documenti sono necessari in caso di candidatura presentata da un’aggregazione di Comuni?
In caso di candidatura in forma aggregata, è indispensabile allegare alla domanda la documentazione formale che attesti l’accordo tra i Comuni partecipanti. Tale documentazione deve specificare chiaramente: l’individuazione del Comune capofila, che sarà l’unico referente nei confronti del Ministero, i ruoli specifici e le responsabilità di ciascun Comune partecipante, la ripartizione delle risorse e degli impegni finanziari.
Gestione del progetto
Cosa si intende esattamente per “organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto”?
Per “organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati” si intende la struttura alla quale viene affidata la funzione di elaborare, promuovere, attuare e monitorare il progetto (project management).
Il project manager deve necessariamente essere un dipendente interno all’amministrazione comunale?
Il project manager può essere sia un dipendente pubblico interno al proponente o ad altro ente pubblico partner, sia un collaboratore esterno all’ente. In questo caso il compenso andrà inserito con opportuna voce in fase di rendicontazione.
È possibile affidare la gestione del progetto a una partnership pubblico-privata?
Sì, è possibile costituire un’associazione o una partnership tra gli enti pubblici proponenti e soggetti privati non profit per la gestione del progetto. Tale partnership deve essere formalizzata attraverso opportuni strumenti giuridici (protocolli d’intesa, convenzioni, ATS) che definiscano chiaramente ruoli, responsabilità e modalità di gestione.
Si può affidare la progettazione e la realizzazione a un ente del terzo settore?
Sì, è possibile affidare la progettazione e anche fasi della realizzazione a un ente del terzo settore specializzato, come associazioni culturali, fondazioni o imprese sociali con comprovata esperienza nel campo dell’arte contemporanea. L’affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore.
Interventi ammissibili
Quali tipologie di interventi su spazi fisici possono essere inclusi nella proposta progettuale?
L’iniziativa “Capitale italiana dell’arte contemporanea” intende promuovere la capacità progettuale delle città italiane nell’ambito dell’arte contemporanea, anche attraverso interventi sugli spazi fisici. Sono ammissibili, pertanto, interventi di realizzazione di nuovi spazi dedicati alla produzione e fruizione dell’arte contemporanea, di riqualificazione di strutture esistenti per adattarle a funzioni culturali, di valorizzazione di aree urbane attraverso installazioni permanenti o temporanee, di adeguamento tecnologico di spazi espositivi, di creazione di percorsi artistici nel tessuto urbano, di allestimento di spazi per residenze artistiche.
Tutti gli interventi devono essere finalizzati allo sviluppo dell’arte contemporanea e i relativi costi devono essere adeguatamente documentati.
La progettazione delle attività e la predisposizione di lavori di adeguamento di luoghi/spazi destinati alla fruizione dell’arte contemporanea possono essere precedenti all’eventuale proclamazione?
La designazione a Capitale italiana dell’arte contemporanea può rappresentare un’opportunità per portare a compimento progetti di valorizzazione già pianificati. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità delle spese, possono essere riconosciuti esclusivamente i lavori e le attività avviati dopo la proclamazione ufficiale.
Non è consentito rendicontare spese pregresse o includere lavori in corso prima della proclamazione.
Tutte le spese dovranno essere direttamente correlate all’attuazione del progetto presentato e supportate da idonea documentazione contabile e amministrativa.
Aspetti economico-finanziari
Il cofinanziamento è un requisito obbligatorio per la candidatura?
Il cofinanziamento non costituisce un requisito obbligatorio per la presentazione della candidatura. Tuttavia, rappresenta un elemento di merito nella valutazione comparativa dei progetti candidati, in quanto dimostra la capacità di attrarre risorse aggiuntive, il coinvolgimento attivo del territorio e l’impegno concreto delle istituzioni locali.
Il cofinanziamento deve essere inteso come contributo monetario effettivo, che dovrà essere dimostrato in fase di rendicontazione attraverso adeguata documentazione contabile.
Come devono essere presentati i cofinanziamenti nel dossier di candidatura?
I cofinanziamenti devono essere indicati in modo chiaro e dettagliato all’interno del dossier, in particolare nella sezione dedicata alla sostenibilità economico-finanziaria. È necessario quindi: specificare l’entità economica di ciascun cofinanziamento, identificare il soggetto cofinanziatore (ente pubblico, fondazione, sponsor privato, ecc.), illustrare le modalità e tempistiche di erogazione previste, descrivere la destinazione specifica di tali risorse all’interno del progetto, evidenziare la percentuale di cofinanziamento rispetto al budget complessivo.
È necessario presentare documentazione che attesti formalmente gli impegni di cofinanziamento già in fase di candidatura?
In fase di candidatura è sufficiente dichiarare l’impegno al cofinanziamento, senza necessità di produrre attestazioni formali vincolanti. Il co-finanziatore (sia esso persona fisica o giuridica, pubblica o privata) esprime l’intenzione di sostenere economicamente il progetto con un contributo monetario, ma la documentazione formale non è richiesta in questa fase.
L’attestazione formale dell’impegno di cofinanziamento sarà invece necessaria solo in caso di selezione del progetto e proclamazione ufficiale a Capitale italiana dell’arte contemporanea.
È possibile utilizzare altri finanziamenti pubblici come forma di cofinanziamento?
È consentito utilizzare altri finanziamenti pubblici (nazionali o europei, come fondi PNC, PNRR o risorse da progetti europei) come forma di cofinanziamento, nel rispetto tassativo del principio di divieto di doppio finanziamento.
In particolare, una stessa spesa non può essere coperta simultaneamente da diverse fonti di finanziamento pubblico; è possibile, tuttavia, combinare diverse fonti di finanziamento solo se destinate a coprire costi diversi e chiaramente identificabili del progetto. Ogni voce di spesa deve essere associata univocamente ad una sola fonte di finanziamento nella rendicontazione finale.
Spese ammissibili
Quali categorie di spesa possono essere coperte dal finanziamento ministeriale?
Sono considerati ammissibili al finanziamento ministeriale i costi destinati a coprire le spese per la produzione tecnica e scientifica del progetto, sostenute dal Comune singolo o capofila e dai singoli Comuni in caso di aggregazioni. (v. allegato 1, punto 4 del Bando).
Quali sono le spese non ammissibili?
Non sono ammissibili al finanziamento ministeriale (v. Allegato 1, punto 4 del Bando) le spese per acquisto di beni strumentali durevoli (computer, tablet, smartphone, software, arredi, attrezzature per uffici), le spese forfettarie e diarie non documentabili analiticamente, i compensi per il personale interno alle amministrazioni pubbliche, le erogazioni liberali e contributi a carattere generico, le spese per controversie legali, accordi stragiudiziali, registrazioni di atti, gli interessi passivi, le sanzioni e le spese penali.
Cosa si intende per compensi per il personale interno alle amministrazioni pubbliche?
Per compensi per il personale interno alle amministrazioni pubbliche si intendono il trattamento economico fondamentale, ossia stipendio e indennità, il trattamento economico accessorio, che comprende voci come lavoro straordinario, FUA (Fondo Unico di Amministrazione) e altre competenze accessorie specifiche di ciascuna amministrazione, come regolate da norme e contratti collettivi nazionali (CCNL) e integrativi. Non rientrano in tale tipologia di compensi quelli derivanti da incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del d.lgs. 165/2001, in particolare commi 1, 1 bis, 2, 4 e 5, il quale ultimo recita: “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione (…)” è disposto “dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.
Come vengono considerate le spese per schermi e ledwall integrati in installazioni artistiche?
Per quanto riguarda gli schermi e i ledwall nell’ambito di installazioni artistiche, l’ammissibilità dipende dalla loro funzione:
- sono spese ammissibili quando costituiscono parte integrante e inseparabile dell’opera d’arte stessa, configurandosi come elemento essenziale della creazione artistica e non come semplice supporto tecnologico.
- non sono spese ammissibili, invece, quando la loro funzione è meramente strumentale alla riproduzione o proiezione dell’opera, configurandosi in questo caso come beni strumentali durevoli.
In alternativa all’acquisto, è sempre possibile noleggiare queste attrezzature (spesa ammissibile al finanziamento ministeriale) oppure acquistarle utilizzando fondi di cofinanziamento anziché le risorse ministeriali.
Da quale momento sono considerate ammissibili le spese del progetto?
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione ufficiale dei risultati, proclamazione del vincitore e formale accettazione del titolo. Non possono essere incluse le spese antecedenti alla proclamazione ufficiale, anche se funzionali al progetto, e le spese sostenute dopo la data di conclusione del progetto prevista dal bando.
Tutte le spese dovranno essere comunque documentate con idonea documentazione fiscale e contabile, direttamente riconducibili alle attività previste nel progetto approvato e tracciabili secondo la normativa vigente.
Le spese di progettazione esterna sono ammissibili al finanziamento?
Sì, le spese per l’affidamento esterno dell’incarico di progettazione sono pienamente ammissibili, in quanto rientrano nella categoria della “produzione tecnica e scientifica del progetto”. Possono essere finanziate, ad esempio: le spese per il personale esterno incaricato della progettazione esecutiva, i compensi per il project manager o responsabile di progetto esterno all’amministrazione, gli onorari per il direttore artistico e/o i curatori delle varie attività previste, i costi di consulenza specialistica nella fase di elaborazione e implementazione.
È importante che questi incarichi siano formalizzati con appositi contratti che definiscano chiaramente l’oggetto della prestazione, la durata e il compenso.
Erogazione dei fondi e rendicontazione
Con quali modalità e tempistiche viene erogato il finanziamento ministeriale?
Come stabilito dall’art. 7, comma 3 del Bando, l’erogazione del finanziamento avviene in due fasi distinte:
- prima tranche (50% del finanziamento): erogata dopo la sottoscrizione del disciplinare di obblighi con il Ministero, al fine di consentire l’avvio operativo delle attività programmate;
- seconda tranche (restante 50%): erogata a seguito della presentazione e approvazione di una relazione dettagliata sullo Stato di Avanzamento Lavori. Detta relazione deve documentare le attività realizzate nei primi sei mesi del progetto.
Durante tutto il periodo di svolgimento, le attività saranno sottoposte a monitoraggio per verificare il rispetto degli obiettivi dichiarati. Il monitoraggio potrà avvenire attraverso ispezioni e sopralluoghi, richieste di documentazione integrativa e verifica dei documenti contabili.
In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal bando o delle normative vigenti, il Ministero potrà procedere alla revoca del finanziamento e alla richiesta di restituzione delle somme già erogate.
Quali sono le modalità di rendicontazione richieste per il finanziamento ministeriale?
Per quanto riguarda la rendicontazione, è previsto un sistema di reporting da presentare entro due mesi dalla conclusione di tutte le attività, articolato come segue:
- report generale sull’intero progetto: deve includere una panoramica di tutte le iniziative realizzate e dei risultati conseguiti e fornire un quadro complessivo di tutte le spese sostenute per l’intero progetto;
- rendicontazione analitica del contributo ministeriale: deve includere la documentazione dettagliata e verificabile di tutte le spese coperte con il finanziamento del Ministero di un milione di euro, ovvero fatture, contratti, mandati di pagamento e ogni altro documento utile a comprovare l’effettivo utilizzo delle risorse. Dette spese devono rispettare rigorosamente le categorie di ammissibilità previste dal bando;
- rendicontazione sintetica delle altre fonti di finanziamento: Per i fondi provenienti da cofinanziamento (Fondazioni, sponsor, servizi in kind) è sufficiente una rendicontazione di carattere generale, senza lo stesso livello di dettaglio richiesto per il contributo ministeriale.
Tutte le spese coperte dal contributo ministeriale devono essere conformi alle regole di ammissibilità indicate nel bando e nel relativo allegato.
È possibile rendicontare spese sostenute dai partner di progetto anziché direttamente dal Comune?
La responsabilità della rendicontazione è dell’ente proponente (il Comune singolo o il Comune capofila in caso di aggregazione), che resta l’unico referente formale nei confronti del Ministero. Tuttavia, è possibile includere nella rendicontazione anche spese sostenute direttamente dai partner di progetto, purché esista un accordo formale di partenariato, sottoscritto da entrambe le parti prima dell’avvio delle attività, detto accordo definisca chiaramente le responsabilità e la suddivisione delle spese tra i partner, la documentazione contabile sia completa e conforme alla normativa e le spese siano pertinenti e coerenti con gli obiettivi del progetto approvato.
È importante sottolineare che il Ministero non può intervenire in eventuali controversie tra l’ente proponente e i partner relative alle modalità di rimborso o di gestione delle risorse. Queste questioni devono essere disciplinate negli accordi di partenariato.
